Assegno di maternità per le mamme che non lavorano
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato,( o per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età) alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici, o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Chi può fare la richiesta
Possono presentare la domanda le madri:
cittadine italiane
cittadine comunitarie
cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.
Requisiti reddituali
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l’anno 2009, il valore dell’ISE da non superare è pari ad € 32.222,66 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.
Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali e di seguito negli allegati alla pagina. Alla domanda occorre allegare l' attestazione ISEE (in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
Per gli eventi verificatisi nell’anno 2009 l’importo mensile dell’assegno è pari a
€ 309,11 per un importo totale pari a € 1.545,55 (€ 309,11 per 5 mesi).
Normativa Legge 448/98 art. 66
Referente Istruttore Amministrativo: Sig.ra Irene Sanna
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