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Assegno di maternità

Assegno di maternità dei Comuni anno 2018

L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in
adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio.
La normativa vigente prevede che la madre richiedente, si essa cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria, deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio (*comma 3 dell’art. 10, D.P.C.M. 452/2000).
La richiesta del beneficio va presentata entro, e non oltre, sei mesi dalla nascita del figlio, o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica di colei che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Ai fini della concessione dell'assegno di maternità di base (art.74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 già art.66 L.448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt.10 e ss.) la richiedente deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadina italiana o comunitaria
  • essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all'art.9 del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);
  • o essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea";
  • o essere cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);
  • o essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).

L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con accredito nel conto bancario o postale indicato nella domanda.

La domanda deve essere presentata presso i CAF convenzionati, unitamente alla documentazione richiesta nel modulo di domanda che potete trovare nella sede dei CAF:

  • Centro Servizi UIL nelle sedi sottoindicate:
    • Via Cagliari n. 158 – Assemini
    •  Via Campania n. 36/E – Assemini
  • CISL nella sede di Via Pascoli n. 31 - Assemini
  • COLDIRETTI nella sede di Viale Francia n. 2 - Assemini

Data di ultima modifica: 14/02/2025

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