INTRODUZIONE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU)

L’Imposta Municipale Propria, comunemente denominata “IMU” istituita in via sperimentale dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012.

OGGETTO

Sono oggetto dell’imposta i fabbricati e le aree fabbricabili:

  • Per fabbricatosi intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
  • Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

SOGGETTO PASSIVO

Il pagamento dell’imposta è dovuto:

  • dal proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati e/o aree fabbricabili;
  • dai locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • dai concessionarinel caso di concessione di aree demaniali.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono, esclusivamente, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una (1) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, varrà il diritto di abitazione. La relativa imposta graverà sul coniuge che abita nella casa coniugale assegnata dal giudice.

N.B. Gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari NON SONO PIU’ ASSIMILATI all’abitazione principale e non beneficiano dell’aliquota agevolata.

FABBRICATI  RURALI

Per fabbricato rurale, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,  si intende quella costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

  1. alla protezione delle piante;
  2. alla conservazione dei prodotti agricoli;
  3. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  4. all'allevamento e al ricovero degli animali;
  5. all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  6. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  7. ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  8. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  9. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola sono individuati, dall’art. 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011, in quelli elencati nell’art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557.

l fabbricati rurali ad uso abitativo e/o ad uso diverso da quello abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis di cui all’art.9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie.

Pertanto, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni, qualora, invece siano adibiti ad uso diverso, l’imposta si calcolerà sulla base dell’aliquota di cui all’art. 13, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011.

>> CALCOLO IMU

Per calcolare l’imposta:

  • si determina la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge;
  • su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

BASE IMPONIBILE     

E’ il valore sul quale si calcola l’imposta per le seguenti tipologie di immobili:

  • fabbricati iscritti in catasto. La rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d’imposizione, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti (moltiplicatori) di seguito indicati:

CATEGORIE CATASTALI

MOLTIPLICATORE

Gruppo catastale  A (esclusa cat. A/10) e cat. C/2-  C/6 -  C/7

160

Gruppo catastaleB e  categorie catastali  C/3 – C/4 – C/5

140

Categorie catastali A/10 e D/5

80

Gruppo catastale D esclusa categoria D/5

60

Categoria catastale C/1

55

 

  • fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per il calcolo dell’imposta si utilizza il criterio del “valore contabile”.
  • aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento dei terreni necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

AGEVOLAZIONI

  • E’ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
  • E’ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.

Il regolamento comunale disciplinerà eventuali nuove agevolazioni.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastale “E“;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 e ss.mm.ii;
  • terreni agricoli - Il Comune di Assemini, in attesa dell’aggiornamento da parte del Ministero, rientra nell’elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 che individua le aree montane o di collina esenti da ICI;
  • immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, e ss.mm.ii., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, con modalità non commerciale;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929, e reso esecutivo con la Legge 27.05.1929, n° 810;
  • I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali.

ALIQUOTE

Alla base imponibile, ottenuta secondo quanto suindicato, devono essere applicate le seguenti aliquote di base stabilite dalla normativa nazionale.

 TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE IN SEDE DI VERSAMENTO IN ACCONTO   

 

UNITA’ IMMOBILIARI

ALIQUOTA DI BASE

(Stabilita dallo Stato)

ALIQUOTA COMUNE

Abitazione Principale e relative pertinenze

0,40 %

(Non determinata)

Altri fabbricati

0,76%

(Non determinata)

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993

0,20%

(Non determinata)

 

Le aliquote suindicate potranno essere oggetto di modifica:

  • da parte dell’Ente, entro il 30settembre 2012;
  • da parte dello Stato, entro il 10 dicembre 2012.

Pertanto i contribuenti, alla luce di quanto suindicato, in sede di versamento a saldo dell’imposta, dovranno verificare attentamente,  se le aliquote riportate nella tabella sono state oggetto di modifica.

DETRAZIONI

In assenza di regolamentazione da parte dell’Ente si applicano le seguenti detrazioni stabilite dal legislatore nazionale.

TABELLA DETRAZIONI IN VIGORE IN SEDE DI VERSAMENTO IN ACCONTO  

 

TIPOLOGIA IMMOBILE

DETRAZIONI DI BASE

(Stabilite dallo Stato)

DETRAZIONI (COMUNE)

Abitazione Principale  e relative Pertinenze

(con un numero massimo di una (1) unità  per ciascuna cat.. C/2 – C/9 – C/7)

Euro 200,00

(Non regolamentate)

 

Aggiunta di50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché’ dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400,00 Euro. L’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a € 600,00.

(Non regolamentate)

Hanno diritto alla detrazione prevista per l’abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Per questa tipologia di immobili si applicherà l’aliquota base dello 0,76%.

RISERVA DELLO STATO

Per riserva dello Stato si intende quella quota di imposta, pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l’aliquota di base pari allo 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, senza applicazione delle detrazioni di legge. Tale quota di imposta, riservata allo Stato, deve essere versata a quest’ultimo, contestualmente a quella comunale, utilizzando gli appositi codici tributo.

VERSAMENTI

L’imposta deve essere versata tramite modello “F24”. Dal 1° dicembre 2012 sarà possibile l’utilizzo anche del bollettino postale.

Scadenze 2012:

  • 18 giugno (acconto);
  • 17 dicembre (saldo).

Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’acconto é versato nella misura del 30% anziché del 50%, mentre i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che hanno obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012 eseguono il versamento in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.

L’imposta complessiva va frazionata proporzionalmente alla quota e ai mesi di effettivo possesso nell’anno di imposta (si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni).

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per ciascun rigo del modello “F24”, senza l’indicazione dei centesimi; l’arrotondamento va eseguito per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non si versa l’imposta se l’importo riferito all’intero anno per tutte le fattispecie imponibili, non supera 12,00 (dodici) Euro, salvo conguaglio nel caso l’Ente provveda a regolamentare un diverso importo minimo.

TABELLE CODICI PER VERSAMENTO CON F24

 

CODICE CATASTALE ENTE                        A474

 

 

CODICI TRIBUTO

TIPOLOGIA IMMOBILE

CODICE TRIBUTO (COMUNE)

CODICE TRIBUTO  (STATO)

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

3912

******

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

3913

******

AREE FABBRICABILI

3916

3917

ALTRI FABBRICATI

3918

3919

 

Il contribuente può utilizzare uno dei seguenti modelli “F24”:

 

  • Il modello “F24”, preesistente alla data di istituzione dell’imposta, in vigore fino al 31/05/2013. Si dovrà riportare il versamento dell’IMU all’interno della “Sezione ICI e altri tributi locali“ con l’indicazione dei codici tributo su evidenziati;
  • Il modello “F24” modificato con provvedimento del 12.04.2012. Si dovrà riportare il versamento dell’IMU all’interno della “Sezione IMU e altri tributi locali” con l’indicazione dei codici tributo su evidenziati;
  • Il modello “F24 semplificato” nel quale, all’interno della sezione «Motivo del pagamento», alla colonna «Sezione», deve indicare altresì il codice «EL» (Ente Locale). Si specifica che, il codice “EL” deve essere indicato, sia per la “Quota Comune” che per la “Quota Stato” 

 

Nel modello “F24”, esclusivamente per l’abitazione principale e relative pertinenze, nello spazio “rateazione/mese rif.” si dovranno indicare i seguenti codici:

Per il versamento in due rate:

  • 0101 per l’acconto (1° rata 50% dell’imposta) entro il 18 giugno;
  • 0101 per il saldo (2° rata) entro il 17 dicembre;

Per il versamento in tre rate:

  • 0102 per l’acconto (1° rata 33% dell’imposta) entro il 18 giugno;
  • 0202 per l’acconto (2° rata 33% dell’imposta) entro il 17 settembre;
  • 0101 per il saldo (3° rata 33% dell’imposta) entro il 17 dicembre.

Si specifica che, l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 24 maggio 2012 indirizzato a tutti i soggetti abilitati alla ricezione del modello “F24”, ha informato che lo stampato dovrà essere accettato, anche se privo dell’indicazione dei codici relativi alla “rateizzazione/mese rif.”.

DICHIARAZIONE

I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un apposito modello che sarà approvato con apposito decreto e che, successivamente, sarà disponibile presso il servizio tributi ovvero, sarà scaricabile dal sito internet dell'Ente.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi tranne il caso in cui intervengano modificazioni dei dati dichiarati e ne deriva un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre.

I termini per la presentazione della dichiarazione potranno subire modificazioni a seguito di regolamentazione da parte dell’Ente.

INFORMAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La presente guida vuole essere, esclusivamente, un’informativa a carattere generale. L’Imposta Municipale Propria per la sua complessità necessita di informazioni dettagliate le quali potranno essere richieste presso il servizio tributi, i cui addetti sono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

I contribuenti potranno rivolgersi al Servizio Tributi, 3^ piano del palazzo comunale, sito in Piazza Repubblica s.n., dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 11,30 – lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18 (periodo estivo: apertura esclusivamente il mercoledì pomeriggio).

I contribuenti potranno altresì comunicare utilizzando: