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Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Data:

01 Luglio 2025

Tempo di lettura:

1 min

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia in condizioni di esposizione prolungata al sole. Esenzione per attività di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità poste in essere da Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori.

Si informano tutti i cittadini che è stata emanata l'Ordinanza della Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 26 Giugno 2025 concernente misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e dell’edilizia, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12.00, pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Le prescrizioni dell’ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia Forestas, anche con riferimento alle attività di presidio, controllo e vigilanza del territorio, fatta salva in ogni caso l’adozione da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

 

Altre Informazioni

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: Pubblicazioni Generali

Numero: 162

Allegati

Pagina aggiornata il 01/07/2025

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