15 Aprile 2019

La cittadinanza è definita come una situazione giuridica soggettiva che comporta l'appartenenza allo Stato e la titolarità di diritti e doveri. L'attuale legge 5.2.92, n. 91 ha introdotto cambiamenti strutturali all'istituto della cittadinanza, che fino all'emanazione di tale norma era regolamentata dalla legge 13.6.1912, n. 555.

L'acquisto della cittadinanza italiana  può avvenire:

  • riconoscimento di filiazione: minore straniero riconosciuto da cittadino italiano, sia esso il padre o la madre;
  • adozione: l'adozione regolata dalla legge 4.5.1983, n. 184 e successive modifiche riguarda adozione internazionale di minori, adozione nei casi particolari e di persone maggiori di età e tali forme di adozione hanno una connessione con la materia della cittadinanza;
  • beneficio di legge: è una forma di acquisto della cittadinanza agevolato e può beneficiarne lo straniero, l'apolide ed il rifugiato politico il cui padre o madre, od uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini italiani per nascita.
    L'acquisto della cittadinanza si determina col verificarsi di particolari condizioni quali: prestazione di servizio militare, assunzione di pubblico impiego, due anni di residenza legale in Italia, straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente ed ininterrottamente fino al compimento del diciottesimo anno d'età;
  • matrimonio: chi contrae matrimonio con cittadina o cittadino italiano e che sia legalmente residente in Italia da almeno due anni ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (così modificato dalla Legge 15.7.09, n. 94), o, se residente all'estero, per tre anni;
  • naturalizzazione: il caso più frequente è quello di residenza legale di 10 anni in Italia dello straniero per i cittadini extra-comunitari o di 4 anni per i cittadini comunitari.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri di ceppo italiano,  in base al principio dello ius sanguinis, secondo il quale è cittadino italiano il figlio di padre e, dopo il primo gennaio 1948, anche il figlio di madre cittadina italiana, può essere richiesto, se residente all'estero al console, o, se residente in Italia, all'Ufficio di stato civile dove l'interessato è residente. L'Ufficio di stato civile procede all'accertamento come da circolare del Ministero dell'Interno K.28.1/1991 sulla base della documentazione prodotta dalla persona che intende richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana come discendente da cittadini italiani emigrati all'estero.

Costo
La Legge 15.7.09, n. 94 ha introdotto un contributo di importo pari a 200 euro per le istanze di concessione della cittadinanza così come per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia

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