26 Febbraio 2016

AVVISO IMU 2016
Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 ha modificato la disciplina del comodato d’uso gratuito ai fini dei tributi locali (IMU/TASI).

L'art. 1, comma 10 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), modifica l'art. 13, comma 3 D.L. 06/12/2011 n. 201, prevedendo ora la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale.

La riduzione del 50% della base imponibile dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) si applica per un solo immobile e alle seguenti condizioni:

  • l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7.
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’ Agenzia delle Entrate.
  • il Comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
  • il Comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale, situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7.
  • il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente).

 

L’agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Per i contratti di comodato d’uso gratuito già registrati alla data del 01 gennaio 2016 l’agevolazione in esame, se rispettati tutti i requisiti, si applica per tutto il 2016. Per i contratti stipulati successivamente alla data di cui sopra, l'agevolazione decorrerà dal mese della stipula del comodato se la registrazione viene effettuata entro i primi 15 giorni del mese, diversamente se la registrazione viene effettuata dopo il 15° giorno, l’agevolazione decorrerà dal mese successivo.
Le condizioni imposte dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione devono essere TUTTE rispettate.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate, il comodante dovrà attestare il possesso dei requisiti presentando il modello di dichiarazione IMU (per l’anno 2016 il termine è fissato al 30 giugno 2017).
Si precisa quanto segue:
Ai sensi dell’art.1803 del Codice Civile "Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito."

Il Comodante è colui che cede il bene in comodato.
Il Comodatario è colui che riceve il bene in comodato.

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Tributi del Comune di Assemini nei seguenti orari:

  • Lunedì 8:30-11:30
  • Martedì 8:30-11:30
  • Mercoledì 16:00-18:00
  • Giovedì 8:30-11:30
  • Venerdì 8:30-11:30

 

Recapiti telefonici:
070/949231 – 070/949232
Indirizzi e-mail:
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

 

Il Responsabile del Servizio Tributi-Contenzioso
Dott.ssa Anna Paola Mameli