23 Marzo 2020

Sono stati emanati due importanti atti amministrativi per far fronte all’aggravarsi dell'emergenza del Nuovo Coronavirus, in vigore fino al 3 aprile sull’intero territorio nazionale:

  • Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’interno del 22 marzo: introduce il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza.
  • Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo: prevede su tutto il territorio nazionale la CHIUSURA DI OGNI ATTIVITÀ PRODUTTIVA che non sia strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali, le cui disposizioni hanno effetto immediato e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Le disposizioni del nuovo DPCM inoltre, si applicano cumulativamente a quelle del DPCM 11 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini fissati per il 25 marzo sono stati prorogati al 3 aprile.

SONO SOSPESE tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali (indicate nell’ALLEGATO 1 del Decreto) e dei servizi di pubblica utilità. Resta fermo per le attività commerciali quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020;

SONO CONSENTITE le attività legate alle famiglie, tra cui servizi sociali, alberghi e badanti, l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella medico-sanitaria (compresi veterinari) e farmaceutica, i servizi di call center, posta, comunicazione e vigilanza, le attività finanziarie, legali, professionali, scientifiche, tecniche e di manutenzione elettrica e idraulica, e ogni altra attività rilevante per l’economia e la difesa nazionale o per scongiurare il rischio di incidenti;

Le attività produttive SOSPESE possono completare le attività necessarie alla sospensione ENTRO IL 25 MARZO.