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Cremazione

Chi desidera essere cremato può manifestare la propria volontà in diversi modi, attraverso:

  1. la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:

  • in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
  • in natura;
  • in aree private.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.

Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.

Data di ultima modifica: 11/02/2025

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